Il Codice Rosso delle donne
La legge del 19 luglio 2019, n.69 apporta alcune modifiche e introduce nuove disposizioni al Codice penale e al codice di procedura penale volte a tutelare le donne che subiscono episodi di violenza domestica e di genere.
La legge, conosciuta anche come “Codice rosso”, contiene 21 articoli specifici e inerenti ai differenti casi in cui si configura la violenza.
Tabella dei contenuti
Codice rosso: quali sono i reati perseguiti
Il Codice rosso introduce alcune novità. Tra queste si segnalano procedimenti penali più rapidi in caso di reati quali:
- stalking;
- maltrattamenti;
- violenza sessuale.
Nel consegue che la donna grazie al codice rosso può essere tutelata rapidamente quando si verificano i suddetti episodi.
Inoltre, la legge introduce e inasprisce le pene per reati quali:
- Costrizione o induzione al matrimonio
- Divieto di avvicinarsi nei luoghi frequentati dalla vittima
- Diffusione di immagini o video a carattere sessuale (revenge porn)
- Lesioni permanenti a viso
- Violenza sessuale
- Maltrattamenti.
Codice rosso: cosa dice la legge
Il testo della legge (Codice rosso) del 19 luglio 2019, n.69, è strutturato in 21 articoli e prevede pene più dure. Nello specifico:
- In caso di maltrattamenti subiti sia dal convivente sia dai familiari, si prevedeva una pena tra i due e i sei anni, oggi aumentata dai tre ai sette anni.
- Il reato di stalking punito dai sei mesi ai cinque anni è inasprito e punito da minimo un anno fino a sei anni e sei mesi.
- La violenza sessuale è punita dai sei ai dodici anni, prima del Codice rosso era prevista una pena dai cinque ai dieci anni.
- In caso di violenza sessuale di gruppo la pena minima è estesa di due anni (otto) e la massima di due (quattordici).
Inoltre, la donna vittima di violenza sessuale può denunciare l’accaduto fino a 12 mesi successivi all’episodio. Prima del Codice rosso si avevano sei mesi di tempo.
Sono altresì inasprite le pene nel caso in cui la vittima sia minorenne.
Codice rosso: articoli
In dettaglio le misure contenute nei precedentemente menzionati 21 articoli prevedono a seconda del reato:
Revenge porn
L’articolo 612-ter del Codice penale è inerente al reato di Revenge porn: la diffusione illecita di materiale (video, immagini) sessualmente esplicito senza l’autorizzazione dei soggetti presenti nel video viene punito con la reclusione per un periodo compreso tra uno e sei anni e prevede una multa compresa tra i 5.000 EUR e i 15.000 EUR.
Il reato riguarda anche chi ha accesso al materiale e lo diffonde a sua volta.
Costrizione o induzione al matrimonio
L’articolo 558-bis del Codice penale punisce da uno a cinque anni di reclusione chiunque costringe una persona ad unirsi contro la volontà della stessa ad un’altra persona mediante unione civile.
Costituisce un’aggravante quando il reato vede come vittima un minore.
Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento
L’articolo 387-bis del Codice penale configura il non rispetto dell’allontanamento imposto dalla casa familiare come un reato così come il divieto di avvicinamento presso i luoghi frequentati dalla vittima.
In ambito procedurale si evidenzia altresì l’uso del braccialetto elettronico, un dispositivo dotato di GPS che ha la funzione di monitorare costantemente la distanza tra l’aggressore e la vittima.
Il reato prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.
Reato di deformazione dell’aspetto
L’articolo 583.quinquies del Codice penale prevede il delitto di deformazione dell’aspetto. Il reato comporta la reclusione da otto a quattordici anni.
Se per via del delitto la vittima dovesse perdere la vita è previsto l’ergastolo.
Reato di stalking
Il Codice rosso, all’articolo 612-bis del Codice penale aumenta le pene in caso di stalking passando a un minimo di 6 mesi ad un minimo di un anno fino ad un massimo di 6 anni contro i 5 anni precedentemente previsti.
Violenza sessuale
Infine, sono inasprite le pene in caso di violenza sessuale. All’articolo 609-bis prevede la reclusione da 6 a 12 anni. Costituisce un’aggravante quando la vittima abusata sessualmente è un minore.
In conclusione, il Codice rosso prevede una serie di misure volte a scongiurare il più possibile ogni episodio di violenza o maltrattamento, così che si possa compiere un passo in avanti verso una piena libertà, uguaglianza e diritti tra i generi.
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