NASpI: indennità mensile di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione è definito dal comma 1 dell’art. 19 del D. Lgs 150/2015 che descrive come disoccupato un lavoratore che non avendo un impiego dichiara telematicamente la propria disponibilità immediata al lavoro (DID) e a prendere parte alle misure di politica attiva previste in accordo con i Centri per l’Impiego.
Le relative regole per la gestione dello status di disoccupazione sono fornite dall’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) attraverso la circolare n.1/2019.
In questo articolo vengono fornite le informazioni necessarie per un disoccupato al fine di accedere alle indennità di disoccupazione previste dalla legge. In particolare, è approfondita la normativa inerente alla NASpl (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) e le relative differenze con l’indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL.
Essere a conoscenza degli aspetti normativi a tutela di un lavoratore disoccupato, le insidie sociali e psicologiche che status comporta e quali errori un disoccupato deve evitare per rientrare al più presto nel mercato del lavoro sono state trattate nell’articolo dedicato alle trappole del disoccupato.
Tabella dei contenuti
Cos’è La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è un’indennità che il lavoratore disoccupato percepisce mensilmente. È una forma di tutela per il lavoratore istituita nel marzo 2015 in sostituzione alle precedenti tutele nell’ambito dello status di disoccupazione involontaria l’ASpl e mini AspI (Assicurazione sociale per l’impiego).
Per beneficiare della NASpI è necessario farne espressa domanda collegandosi al portale dell’Inps.
A chi si rivolge il NASpI
La NASpI si rivolge ai lavoratori di tipo subordinato che si ritrovano involontariamente senza un’occupazione.
Ne possono beneficiare tutti coloro che hanno un contratto dipendente compresi:
- Contratti di apprendistato
- Soci lavoratori di cooperative con un rapporto di lavoro subordinato
- Personale artistico con un contratto di tipo subordinato
- Dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo determinato.
- Sono esclusi dal sussidio:
- I dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
- Gli operai utilizzati nel settore agricolo
- I lavoratori stagionali non comunitari e con regolare permesso di soggiorno
- I lavoratori che hanno i requisiti per il pensionamento anticipato
- I lavoratori che beneficiano di un assegno di invalidità, se non hanno precedentemente optato per la NASpI.
Modalità di erogazione NASpI
La NASpI è erogata a cadenza mensile e viene corrisposta calcolando il numero di settimane contributive degli ultimi quattro anni divise per due. Il calcolo esclude eventuali periodi in cui si è fruito del sussidio nei precedenti quattro anni.
Un lavoratore ha diritto all’indennità a partire dall’ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a patto che si sia provveduto alla presentazione della domanda.
Il pagamento del sussidio corrisponde al 75% della retribuzione media imponibile ai fini previdenziali prendendo come riferimento gli ultimi quattro anni. In ogni caso la retribuzione non può superare i limiti massimi stabiliti per legge che sono ricalcolati su base annuale in base alla variazione dell’indice ISTAT.
Nel 2017 l’importo massimo è stato di 1.300 EUR, nel 2018 1.314,30 EUR, nel 2019 di 1.328,76 EUR e 1.335,40 nel 2020. Dopo il quarto mese e per il successivo periodo, l’importo viene ridotto del 3% su base mensile.
Per stabilire con esattezza quanto spetta è necessario calcolare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, dividerla per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicarla per il coefficiente 4,33.
Accedendo al sito INPS, il cittadino può utilizzare il sistema di calcolo integrato per conoscere con precisione l’importo delle rate.
L’importo percepito può essere inferiore al 75% della retribuzione media imponibile nei seguenti casi:
- Quando l’attività svolta in forma autonoma genera un reddito annuo equivalente o inferiore all’imposta lorda prevista dall’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TIUR), che corrisponde a 4.800 EUR. In questo caso il sussidio di disoccupazione viene ridotto dell’80%.
- Quando una nuova occupazione definita da un contratto di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato produce un reddito annuo equivalente o inferiore all’imposta lorda delle detrazioni spettanti, come stabilito dall’articolo 13 del TIUR, equivalente a 8.000 EUR. In questo caso l’indennità è ridotta dell’80%.
- Se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinati a tempo parziale, interrompe il proprio rapporto a causa di un licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale. L’indennità di disoccupazione derivante da questi scenari deve sempre generare almeno 8.000 EUR l’anno ai sensi dell’articolo 13 del TIUR.
- In caso di rioccupazione attraverso un contratto di lavoro di tipo intermittente, con o senza obbligo di chiamata, le condizioni sono stabilite dalla circolare INPS del 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018.
- In caso di prestazione occasionale che prevede un compenso annuo non superiore a 5.000 EUR, l’indennità NASpI viene percepita al 100%.
Le indennità sono erogate direttamente tramite accredito sul conto corrente bancario o postale. La pubblica amministrazione secondo le leggi vigenti non può erogare pagamenti in contanti superiori ai 1.000 EUR.
Quando la NASpI decade o viene sospesa
L’indennità smette di essere percepita in via provvisoria da un lavoratore quando si verificano le seguenti condizioni:
Il lavoratore trova una nuova occupazione che prevede un contratto di lavoro subordinato di durata non maggiore di sei mesi. In questo caso l’erogazione del sussidio è sospesa per l’intera durata del nuovo rapporto lavorativo eccezion fatta se il beneficiario dichiara un reddito annuo inferiore a 8.000 EUR.
Nel caso in cui un lavoratore trovi un lavoro in un paese dell’Unione Europea o in paese dove l’Italia ha accordi bilaterali riguardo la tutela dello status di disoccupazione.
Il diritto all’indennità decade quando:
- Il lavoratore trova un nuovo impiego e non risulta più disoccupato.
- Il lavoratore inizia un nuovo lavoro di tipo subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo interminato e il lavoratore non comunica all’INPS il reddito che percepirà con la nuova occupazione entro un mese dall’inizio del suddetto rapporto.
- Il lavoratore non comunica il reddito che presume di ricavare dai rapporti di lavoro subordinato in atto.
- Vengono raggiunti i requisiti per il pensionamento.
- Percepisce l’assegno ordinario di invalidità
- Il lavoratore non partecipa alle iniziative proposte dai Centri per l’Impiego disciplinate dall’articolo 21, comma 7 del decreto legislativo 150/2015.
Disoccupazione in caso di lavoro all’estero:
Quando un lavoratore si reca in un paese dell’UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia o Islanda per trovare un nuovo lavoro, conserva la possibilità a ricevere l’indennità di disoccupazione per un massimo di tre mesi come stabilito dai regolamenti CD 883/2004 e 987/2009.
Compatibilità e cumulabilità NASpl con le borse di studio e i tirocini
La circolare n.174 dell’INPS definisce chiarimenti e precisazioni riguardo la possibilità di includere nel calcolo del reddito:
- Il lavoro di tipo accessorio
- Il lavoro autonomo con nuove attività
- Definisce come gestire due lavori part-time in caso uno dei due sia terminato.
L’INPS spiega altresì la cumulabilità e la compatibilità del NASpI con altre fonti di reddito provenienti da:
- Borse di studio
- Stage o tirocini
- Attività sportive dilettantistiche.
Come fare domanda di disoccupazione
Il requisito necessario per richiedere l’indennità NASpI è lo stato di disoccupazione
Una persona è disoccupata quando è privo di un impiego e può richiedere l’indennità nel caso in cui abbia perduto il lavoro indipendentemente dalla propria volontà. Inoltre, per rientrare nell’indennità il lavoratore deve aver correttamente dichiarato in forma telematica la propria disponibilità a svolgere un’attività lavorativa e rendersi disponibile per la partecipazione attiva delle attività proposte dal Centro per l’Impiego.
È importante sottolineare che lo stato di disoccupazione deve essere involontario, pertanto un lavoratore che si licenzia non è ammesso alla NASpI. Tuttavia, sono concesse alcune eccezioni:
- Le dimissioni sono per giusta causa: in questo caso, poiché il lavoratore non è responsabile della perdita della posizione lavorativa ha ugualmente diritto all’indennità. Le disposizioni sono contenute nella circolare INPS del 20 ottobre 2003, n.163.
- Qualora vengano riconosciute dal giudice episodi di mobbing o particolari condizioni di stress che causano il così detto burnout, sono riconosciuto come motivi di licenziamento per giusta causa.
- Dimissioni in caso di maternità: le dimissioni in questo caso prevedono l’ottenimento dell’indennità se avvenute a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al primo anno di vita del figlio.
- In caso di risoluzione consensuale del rapporto, a condizione che questa sia avvenuta nel rispetto della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro, definita dall’articolo 7 della legge n.604 del 15 luglio 1966, come sostituito dalla legge 92/2012 all’articolo 1, comma 40.
- Quando il lavoratore rifiuta il trasferimento: il dipendente ha diritto a non accettare un trasferimento quando la nuova sede aziendale dista più di 50 chilometri dal luogo di residenza o comunque non è raggiungibile in almeno 80 minuti servendosi dei mezzi pubblici.
- Il licenziamento avviene con accettazione dell’offerta di conciliazione come previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 22/2015.
- In caso di licenziamento disciplinare. Quando cioè il lavoratore viola le norme comportamentali stabilite per legge e dai contratti collettivo o non rispetta le norme presenti nel codice disciplinare dell’azienda.
Quali sono i requisiti contributivi previsti
Al fine di poter accedere all’indennità prevista dalla NASpI è necessario aver accumulato almeno 13 settimane di contributi versati negli ultimi 4 anni. I contributi riconosciuti sono:
- I contributi previdenziali compresa la quota prevista per la disoccupazione;
- I contributi figurativi accreditati per la maternità obbligatoria;
- Gli importi versati durante i periodi di lavoro all’estero nei paesi comunitari o convenzionati;
- I periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia dei figli fino ad otto anni per massimo cinque giorni lavorativi nell’arco dell’anno solare;
Nel caso di un lavoratore che ha un reddito prevalentemente riconducibile all’attività agricola il periodo da prendere come riferimento è di 12 mesi e non 4 anni. Se al contrario la contribuzione è prevalentemente data dalle attività extra agricola risultano comunque esclusi i seguenti periodi:
- Malattia e infortunio sul lavoro nel caso il contratto non prevede un’integrazione da parte del datore di lavoro.
- Cassa integrazione in entrambe le forme, straordinaria e ordinaria quando prevede la sospensione totale dell’attività.
- In caso di contratti di solidarietà mai utilizzati.
- In caso di stato di aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali.
Oltre che per i lavoratori agricoli ai fini dell’indennità è preso come riferimento il solo ultimo anno (12 mesi) e almeno 30 giornate di lavoro effettivo per le categorie di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Qualora non sia possibile determinare il numero effettivo di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi, convenzionalmente sono considerate cinque settimane di contribuzione come 30 giornate di lavoro.
Quando presentare la domanda per l’indennità di disoccupazione
La domanda per l’indennità mensile di disoccupazione NASpl per i lavoratori subordinati è possibile presentarla esclusivamente in via telematica entro 68 giorni che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro oppure:
- Dalla cessazione del periodo di maternità
- Dalla cessazione del periodo di malattia o infortunio sul lavoro
- Dalla fine della sentenza giudiziaria in caso di vertenza sindacale
- Dal trentottesimo giorno successivo alla cessazione del rapporto in caso di licenziamento per giusta causa.
NASpI nuove disposizioni per l’emergenza COVID-19
Il messaggio n.1286 dell’Inps stabilisce le prime informazioni riguardo la proroga dei termini di presentazione delle domande NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola.
In particolare, a causa del Coronavirus per i contratti di lavoro terminati in maniera involontaria dal dipendente avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è stata prevista una proroga di ulteriori 60 giorni per la presentazione dell’indennità. I termini ordinari risultano quindi estesi da 68 a 128 giorni.
Quando avvengono i pagamenti NASpI
Non esiste un calendario definito riguardo il pagamento dell’indennità NASpI. Ogni sede ha infatti tempi differenti che dipendono dal numero di pratiche da sbrigare. In genere i tempi di attesa sono di almeno 30 giorni dalla data di consegna della domanda.
Differenze tra NASpI e DIS-COLL
L’Indennità di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL) è un’indennità mensile di disoccupazione che si differenzia dalla NASpl per via del fatto che è rivolta a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, dottorandi o ricercatori che fronteggiano uno stato di disoccupazione involontario.
L’indennità DIS-COLL è disciplinata dal decreto legislativo del 4 marzo 2015, n.22 all’articolo 15
Il requisito per accedere all’indennità è l’essere inscritti alla Gestione Separata presso l’INPS.
Sono esclusi dall’indennità DIS-COLL:
- Collaboratori che beneficiano di una pensione
- Titolari di partita IVA
- Amministratori locali, sindaci, associazioni
- Enti con o senza personalità giuridica.
Il requisito è soddisfatto quando il rapporto di collaborazione (dottorato, ricerca) non è sovrapposto ad un’altra attività che ricade sotto la definizione del lavoro subordinato.
Funzionamento e decorrenza
La DIS-COLL entra in vigore:
- A partire dall’ottavo giorno successivo alla chiusura di un rapporto di lavoro, sia esso di collaborazione, di ricerca o di dottorato con borsa di studio, a condizione che la domanda sia presentata entro otto giorni.
- In caso contrario la DIS-COLL decorre dal giorno in cui viene presentata la domanda.
- Le suddette condizioni valgono altresì in caso di maternità o malattia.
Modalità di erogazione DIS-COLL
Il pagamento dell’indennità avviene sotto forma mensile per un periodo pari alla metà dei mesi in cui sono stati versati i contributi. Il periodo di riferimento parte dal primo gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione del rapporto di lavoro. L’assegno viene erogato per un massimo di sei mesi.
L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile quando quest’ultimo è inferiore a 1.221,44 EUR ed è rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo ISTAT. Quando il reddito è superiore alla suddetta cifra vi è una maggiorazione del 25% indipendentemente dall’importo.
A partire dal quarto mese inoltre, l’indennità si riduce ogni mese del 3%.
L’accredito della disoccupazione per i collaboratori avviene mediante:
- Bonifico bancario o postale
- Accredito sul libretto postale
- Bonifico domiciliato presso Poste Italiane.
Decadenza della disoccupazione per i collaboratori
Il beneficiario non ha più diritto all’indennità quando:
- Perde lo stato di disoccupazione;
- Avvia un’attività autonoma di tipo parasubordinato o impresa individuale e non comunica all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito presunto che trarrà dal nuovo lavoro;
- Sottoscrive un contratto di lavoro subordinato di almeno cinque giorni;
- Ha diritto a trattamenti pensionistici diretti;
- Acquisisce un assegno di invalidità;
- Non partecipa alle attività formative e di riqualificazione previste dai Centri per l’Impiego e dagli enti competenti. In questo caso è altresì prevista una sanzione che può portare alla perdita dell’intera indennità.
Come presentare la domanda DIS-COLL
La presentazione della domanda per l’indennità mensile di disoccupazione DIS-COLL dal 2019 è possibile effettuarla solo se si è in possesso dei seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione nel momento stesso della presentazione;
- Almeno un mese di contributi versati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente alla cessazione del contratto di lavoro.
Si ricorda che lo stato di disoccupazione è accertato dal momento in cui l’INPS ha inviato all’ANPAL la propria Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).
La domanda può essere presentata solo online in via telematica entro 68 giorni dal termine della collaborazione lavorativa. Così come per l’indennità NASpI anche l’indennità DIS-COLL a causa del Coronavirus, è prevista una proroga per la presentazione della domanda di 60 giorni.
La proroga si riferisce ai lavoratori che hanno subito la perdita della posizione lavorativa anche a causa di maternità o degenza ospedaliera nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
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