CCNL Turismo 2023: livelli, retribuzioni e tutto quello che c’è da sapere
Il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) è un accordo che regola i rapporti di lavoro tra i lavoratori dipendenti e le aziende. L’accordo vede convolti i rappresentanti delle imprese e sindacati.
Esistono numerosi CCNL che disciplinano i rapporti nel settore del commercio (CCNL Commercio), del terziario, dell’agricoltura o del turismo.
Quest’ultimo sarà il focus di questo approfondimento. Vedremo i principali CCNL del turismo in vigore e di conseguenza il funzionamento e tutti gli aspetti disciplinati: dalle tabelle retributive, fino ad altri aspetti: periodo di prova, dimissioni, ferie, congedi, indennità.
Tabella dei contenuti
CCNL Turismo: come funziona
Generalmente i contratti collettivi del settore turismo sono validi per 3 anni. Successivamente ne vengono stipulati di nuovi. Qualsiasi contratto, anche specifico di altri settori, è generalmente molto lungo e dettagliato. Può essere suddiviso in due macro parti.
Parte generale
Contiene tutti gli aspetti propri del settore. Le varie tipologie di personale, regola rapporti di lavoro e trattamenti economici.
Parte specifica
È dedicata alla classificazione del personale a seconda del comparto in cui è impiegato.
CCNL Turismo: settori interessati
I CCNL del settore turistico si riferiscono a tutte le attività e i lavoratori operanti nel comparto dell’accoglienza e dei servizi alle persone.
In particolare, questi contratti interessano attività quali:
- Alberghi
- Pensioni
- Stabilimenti balneari
- Ristoranti, tavole calde
- Bar
- Porti
- Agenzie di viaggi e turismo
- Villaggi turistici
- Centri benessere.
Come riportato in un uno dei più recenti e pubblici CCNL, sottoscritto da CONFLAVORO, Confsat, Fesica, F.I.S.A.L.S., il settore del turismo ha bisogno di un rapporto aperto tra tutte le parti coinvolte, al fine di affrontare nel modo giusto i cambiamenti in atto.
L’invito è premiare il risultato, supportare il welfare aziendale, prevedere attività di formazione continua, gestire le controversie cercando la conciliazione o la mediazione.
Simili obiettivi risultano altresì evidenziati in altri CCNL del settore come quello sottoscritto da ANPIT e AIAV, CIDEC, ConfImprenditori, PMI Italia, UAI Terziario e Unica.
CCNL Turismo: livelli e retribuzioni
Passiamo ora ai vari livelli e le retribuzioni previste nel settore del Turismo, mettendo in evidenza quanto previsto per coloro che lavorano in: ristoranti, alberghi e strutture ricettive.
Dall’analisi emergeranno i vari inquadramenti previsti, la retribuzione di base e gli aumenti salariali previsti, oltre che tutte le professioni coinvolte.
Settore ristorazione e alberghi
I lavoratori a seconda del ruolo ricoperto possono occupare una tra le 8 categorie qui di seguito riportate.
Ogni categoria prevede diverse mansioni e stipendi. Le tabelle fornite specificano il minimo stipendio da garantire al dipendente. Per quanto riguarda coloro impiegati in attività di apprendistato professionalizzante sono previsti altri inquadramenti: dal Secondo al Sesto livello.
Alle retribuzioni riportate vanno aggiunte le cosiddette tredicesime e quattordicesime mensilità. Si tratta di importi pari a 1 mensilità corrisposti al lavoratore in occasione delle festività natalizie e nel mese di giugno.
Inoltre, le aziende possono altresì includere dei premi sulla base dei risultati raggiunti.
Vediamo in dettaglio quali sono i lavoratori del turismo divisi per livelli e rispettive retribuzioni:
Quadri
I lavoratori quadri sono la categoria più alta non dirigente. Si distinguono perché provvisti di specifica formazione e titolo di studio.
È compito dell’azienda garantire a questa tipologia di lavoratori assistenza di tipo legale in caso di procedimenti civili e penali, come anche tutela legale in caso di responsabilità civile verso terzi.
A loro volta i lavoratori quadri si dividono in A e B. In dettaglio:
Quadri A
Sono identificati come lavoratori Quadri A coloro che hanno in carico funzioni di tipo direttivo. Questi lavoratori hanno ampie responsabilità e poteri sia sul lato gestionale che organizzativo. Il loro compito è assicurare che l’azienda raggiunga gli obiettivi stabiliti.
Comunemente appartengono alla categoria:
- Il direttore
- Il capo area
- I capo dei servizi amministrativi
Per quanto riguarda la retribuzione di base si parte da un minimo di 2.200 EUR. Ogni anno è previsto un aumento salariale compreso tra 32 e 24 EUR. È compreso nello stipendio l’indennità di funzione mensile pari a 75 EUR.
Quadri B
A seguire troviamo i lavoratori Quadri B. Anche in questo caso, i lavoratori appartenenti a tale inquadramento svolgono funzioni di tipo operativo, dispongono di autonomia decisionale e ampie responsabilità nella gestione di strutture appartenenti al settore.
Appartengono alla categoria:
- Responsabile di reparto
- Vice direttore
- Capo del personale
- Responsabile del punto vendita
Lo stipendio minimo parte da 2037 EUR. È previsto un aumento salariale annuo compreso tra 29 EUR e 22 EUR.
L’indennità di funzione mensile, compresa nello stipendio, è di 70 EUR. I lavoratori quadri possono recedere il rapporto lavorativo in qualsiasi momento dando un preavviso, variabile a seconda degli anni di servizio, di 4 mesi, 5 mesi o 6 mesi.
Livello primo
Fanno parte del primo livello tutti coloro che per svolgere i compiti di cui sono incaricati, necessitano di conoscenze specifiche.
I lavoratori di primo livello hanno anch’essi una certa autonomia decisionale e operativa. Sono identificati come lavoratori di livello primo:
- Ispettore
- Assistente senior
- Capo servizi
Passando alla retribuzione, questa è di almeno 1.800 EUR. La maggiorazione annua prevista è compresa tra 20 e 26 EUR. Non sono previste indennità di funzione. I termini di preavviso per recedere il contratto in caso di dimissioni variano da 2 a 4 mesi.
Livello secondo
I lavoratori di secondo livello, sebbene svolgano mansioni in autonomia, eseguono le direttive ricevute dai lavoratori superiori. A questo livello appartengono molti lavori comuni e propri del settore della ristorazione:
- Capo cuoco
- Capo sala
- Capo di laboratorio
- Responsabile tecnico
- Analisti
- Capo barista
I guadagni riportati nelle tabelle, partono da un minimo di 1.600 EUR. Sono previsti aumenti salariali annui e compresi tra 17 EUR e 23 EUR.
Livello terzo
Coloro che appartengono al terzo livello eseguono mansioni che richiedono buone conoscenze di tipo tecnico ed esperienza pregressa.
Si tratta di lavoratori specializzati, spesso responsabili dell’operato di altri lavoratori. I CCNL del Turismo inquadrano numerose categorie di lavoratori a questo livello:
- Primo pasticciere
- Capo operaio
- Capo magazziniere
Per quanto riguarda le tabelle retributive. Il minimo stipendio che può aspettarsi un lavoratore è di circa 1.500 EUR. Ogni anno lo stipendio viene maggiorato di circa 20 EUR.
Livello quarto
Scendendo ancora, sono identificati al quarto livello tutti coloro che svolgono compiti specifici nei reparti amministrativi o delle vendite.
Ritroviamo qui lavoratori quali:
- Parrucchiere
- Massaggiatore
- Cassiere
- Segretario
- Istruttori sportivi
Lo stipendio delle suddette categorie di lavoratori, e simili, si aggira intorno i 1.450 EUR. L’aumento annuo previsto è di circa 20 EUR.
Livello quinto
Nel CCNL turismo i primi compiti con mansioni esecutive le ritroviamo al quinto livello. Sono comunque richieste esperienza pregressa oltre che qualifiche specifiche per ricoprire questi ruoli. In particolare, i tipici lavori sono:
- Assistente ai bagnanti
- Addetto alla sicurezza
- Operaio qualificato
- Addetto vendita biglietti
Il livello quinto prevede un salario minimo intorno ai 1.350 EUR. L’aumento salariale annuo è compreso tra 13 e 18 EUR. I termini di preavviso sono variabili da 20 a 45 giorni.
Livelli sesto e sesto super
I CCNL Turismo prevedono due livelli 6. A questi appartengono lavoratori con abilità tecnico pratico. I lavori svolti sono definiti di normale o elementare complessità. Tipici lavori appartenenti alla categoria sono:
- Operaio comune
- Bagnino
- Guardiano notturno
La retribuzione è intorno ai 1.300 EUR. Lo stipendio ogni anno è maggiorato di circa 15 EUR.
Livello settimo
L’ultimo livello, il più basso, del CCNL Turismo è il settimo. Questi lavoratori sono incaricati di mansioni semplici. Appartengono alla categoria:
Addetto alle pulizie
Addetto al guardaroba
Simili mansioni.
Lo stipendio base è di circa 1.200 EUR mensili con una maggiorazione annuale di compresa tra 11 e 15 EUR.
CCNL e assunzioni
Oltre le retribuzioni, i CCNL regolano numerosi altri aspetti inerenti all’assunzione. In particolare, ogni contratto di lavoro dev’essere in forma scritta e contenere informazioni quali:
- Data di assunzione
- Inquadramento
- Orario di lavoro
- Retribuzione
- Sede di lavoro
- Giorni di ferie
- Durata periodo di prova
- Termini per il preavviso
L’azienda è tenuta a chiedere al lavoratore informazioni quali:
- Curriculum
- Prova di residenza
- Dati di contatto
- Coordinate bancarie
Periodo di prova
Un lavoratore prima d’essere effettivamente assunto può dover sostenere un periodo di prova.
Il CCNL, secondo quanto riportato dalla legge, stabilisce il periodo massimo. In particolare, i lavoratori Quadri e di primo livello possono rimanere in prova per un massimo di 6 mesi. Mentre per gli altri, dal secondo al settimo livello, il periodo massimo di prova è di 3 mesi.
Si ricorda che l’azienda o il lavoratore può interrompere e senza preavviso il rapporto di lavoro in prova. Inoltre, durante questo periodo si maturano:
- TFR
- Compensi per tredicesima e quattordicesima
- Indennità per ferie
Il periodo di prova può essere anche utilizzato in caso di contratto a termine. Tuttavia, il periodo non può essere superiore al 50% della durata del contratto a termine stesso.
Infine, al termine del periodo, qualora il lavoratore non dovesse ricevere alcuna comunicazione, allora può prendere servizio effettivo.
CCNL: diritti del lavoratore
Il CCNL è un documento importante anche per la tutela dei diritti dei lavoratori. Oltre a quanto già evidenziato in merito alle tabelle retributive e al periodo di prova, numerose condizioni devono essere rispettate dal titolare dell’azienda.
In primo luogo, il titolare è obbligato ad assegnare al lavoratore compiti e mansioni ricadenti nell’effettivo inquadramento stabilito dal contratto. In caso di cambiamento nell’asset societario, il lavoratore non può essere demansionato ma può al massimo essere assegnato a un inquadramento appartenente alla medesima categoria. Tra l’altro il cambio di mansioni deve essere riportato per iscritto.
Il CCNL affronta inoltre il tema della sicurezza sul lavoro.
Firmando il contratto le parti coinvolte dichiarano di rispettare le norme e di impegnarsi nel garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Ai titolari d’azienda è richiesto di promuovere tutte le attività al fine di rispettare le norme previste in materia di sicurezza. In particolare: le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie.
Orario di lavoro
Un dipendente può lavorare per massimo 40 ore settimanali, tuttavia in caso di emergenza è possibile estendere il numero d’ore fino a 48 ore settimanali.
Le ore in eccesso lavorate devono essere obbligatoriamente recuperate nelle settimane successive. Il lavoro straordinario non può comunque superare le 250 ore in un anno.
Tale flessibilità può essere esercitata dall’azienda a condizione che avvisi il lavoratore con almeno due settimane di anticipo. La comunicazione deve essere chiara e contenere informazioni quali:
- Inizio
- Fine
- Orari di straordinario richiesti.
Le ore da recuperare poi non possono andare a intaccare i giorni garantiti da contratto per ferie e permessi.
L’azienda può avvalersi del lavoro straordinario a condizione che si verifichino casi eccezionali o cause di forza maggiore.
Lo straordinario prevede una retribuzione maggiorata. Il lavoro straordinario diurno è pagato il 20% in più, il lavoro straordinario notturno il 48% in più. Per lavoro notturno s’intendono le prestazioni lavorative svolte, in generale, tra le 24.00 e le 6.00.
Inoltre, è prevista la possibilità di anticipare o posticipare gli orari di lavoro d’ingresso, d’uscita e per la pausa pranza per un massimo di 30 minuti.
Ferie, festività, permessi e riposi
Per quanto concerne il riposo, i CCNL Turismo prevedono che siano le aziende a stabilire un giorno a settimana in cui i dipendenti devono assentarsi dal lavoro. Normalmente il giorno è la domenica, tuttavia possono essere scelti anche altri giorni a condizione che:
- Il lavoro si basa su turni
- Le attività prevedono lavori frazionati
Inoltre, il riposo dev’essere di 24 ore consecutive. Qualora, in caso di necessità, sia chiesto al lavoratore di lavorare nel giorno di riposo, allora quest’ultimo beneficia di una retribuzione maggiorata del 25%.
Passando ai permessi, i lavoratori possono godere di 32 ore retribuite da poter usufruire durante l’anno solare.
Qualora un lavoratore non usufruisca di alcun permesso, le ore non godute devono essere retribuite. Le ore di permesso non maturano nel caso in cui il lavoratore si dovesse assentare per più di 15 giorni.
Il CCNL tutela altresì il lavoro festivo e domenicale. I giorni festivi sono:
- Il primo gennaio
- Il 6 gennaio
- Il lunedì di Pasqua
- Il 25 aprile
- Il 1° maggio
- Il 2 giugno
- Il 15 agosto
- Il primo novembre
- L’8 dicembre
- Il 25 e il 26 dicembre
- Il giorno del patrono (a seconda della città dell’azienda)
Lavorare nei giorni festivi comporta per il lavoratore di beneficiare di una maggiorazione sulla retribuzione standard del 18%.
Un altro importante tema definito nei CCNL turismo riguarda le ferie. Il personale deve godere di 4 settimane l’anno di ferie. Dalle ferie, chiaramente, risultano esclusi i giorni di permesso e di riposo settimanale.
È compito del datore di lavoro organizzare i periodi di ferie di almeno due settimane. Può quindi, approfittare del periodo di minor lavoro o far coincidere le ferie dei lavoratori con i periodi di chiusura aziendale.
Inoltre, il titolare può richiamare un lavoratore in ferie. Tuttavia, dovrà non solo garantire al secondo il completamento in futuro delle ferie, ma anche rimborsare le spese sostenute per tornare in sede.
In caso di ferie non maturate per via di una risoluzione del rapporto, il datore di lavoro deve retribuire il lavoratore dei giorni non maturati con un’indennità sostitutiva.
Assenze, malattia e infortuni
Il CCNL prevede che nel caso un lavoratore si ammali, deve comunicare (via telefono, fax , email) il prima possibile di non poter recarsi al lavoro. Il lavoratore è obbligato a presentare una documentazione attestante la malattia.
È compito del lavoratore inoltre rendersi reperibile per eventuali controlli domiciliare per tutto il periodo di malattia. Durante questo periodo la retribuzione è a carico dell’INPS. Nei primi tre giorni di malattia si riceve uno stipendio del 60% rispetto alla retribuzione lorda. Successivamente dal 4° al 45esimo giorno la retribuzione sale al 75%.
Mentre qualora dovessero verificarsi infortuni sul posto di lavoro, il datore è tenuto a retribuire la sola giornata successivamente.
Successivamente nel caso si fosse impossibilitati a riprendere l’attività, è l’INPS a retribuire il dipendente. Quest’ultimo percepisce il 60% dello stipendio per i primi tre giorni il 100% dal quarto al 180° giorno di malattia.
Maternità e congedi
E infine un’ultima tutela garantita dai CCNL del turismo in tema di diritto riguardante la maternità e quindi le lavoratrici, e i congedi, i quali coinvolgono entrambi i genitori.
La retribuzione è corrisposta in parte dal datore in parte dall’INPS e copre interamente lo stipendio percepito.
Ad entrambi i genitori sono invece concessi periodi di congedo fin quando il bambino non raggiunge dodici anni di vita.
La madre lavoratrice può assentarsi dal lavoro in caso di necessità fino a 6 mesi, per un periodo continuato o frazionato. Mentre per il padre il periodo scende a 3 mesi.
Il genitore deve presentare richiesta di congedo 15 giorni prima in maniera scritta.
Doveri del lavoratore
Infine, il CCNL del turismo include anche diversi doveri che il lavoratore è tenuto ad osservare. In particolare, i lavoratori sono tenuti a:
- Rispettare l’orario di lavoro e svolgere le mansioni richiesti
- Non divulgare le informazioni sensibili aziendali
- Non utilizzare a proprio vantaggio la posizione lavorativa ricoperta
- Essere gentile con la clientela e il pubblico
- Non trattenersi nei locali di lavoro oltre l’orario aziendale salvo specifica autorizzazione
- Indossare la divisa da lavoro e adempire a tutte le norme per la sicurezza.
Non rispettare le norme comporta vari tipi di sanzioni: ammonimento verbale, multa, sospensione dal lavoro e in casi estremi il licenziamento.
È compito del datore di lavoro prendere i provvedimenti disciplinari, anche senza contestare preventivamente i fatti. Da parte sua il lavoratore può tutelarsi rivolgendosi al proprio sindacato d’appartenenza.
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