Contratti di lavoro
Il mercato del lavoro in Italia è regolato da 12 tipologie di contratto differenti volte a determinare il tipo di rapporto che il lavoratore ha con un’azienda: a tempo determinato o indeterminato, di apprendistato, a progetto o a chiamata.
Sono altresì regolate attraverso un contratto le prestazioni occasionali e il regime fiscale della partita IVA.
Non rientra tra le tipologie di contratto, il tirocinio o lo stage in quanto, nonostante sia spesso denominato come un contratto, le parti interessate formalmente stipulano una convenzione.
La tipologia di contratto sottoscritta è un aspetto molto importante nella vita di un lavoratore, poiché chiarisce il numero di ore settimanali, il compenso, le ferie, le mansioni e tutti gli aspetti del rapporto.
La normativa inoltre, è in continua evoluzione, ad esempio il così detti contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto Co.Co.Co, non sono più previsti così come i Voucher, i quali ricadono oggi nei contratti di prestazione occasionale.
In questo articolo, si vedranno tutte le tipologie di contratto previste in Italia, con una particolare attenzione alle leggi che ne regolano l’attuazione e la vita lavorativa.
Tabella dei contenuti
Contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato è una tipologia di lavoro di tipo subordinato che si caratterizza per avere una specifica durata.
Il contratto è disciplinato dal decreto legislativo n.81/2015 e ha subito alcune modifiche nel decreto-legge n.87/2018.
Il suddetto decreto specifica che il contratto a tempo determinato non può avere una durata maggiore di dodici mesi, salvo alcune condizioni che possono prevedere l’estensione del contratto fino a ventiquattro mesi:
- Per necessità di tipo temporaneo e oggettivo;
- Nel caso sia necessario sostituire altri lavoratori;
- In caso di aumento non prevedibile delle attività aziendali;
- Quando i contratti nazionali collettivi ne prevedono l’estensione.
Tuttavia, il contratto a tempo determinato può essere prorogato alla sua scadenza per ulteriori dodici mesi, fino ad un massimo di quattro volte, superata tale soglia in contratto diviene di tipo indeterminato.
Stipulare un contratto di tipo determinato inoltre, consente al lavoratore di far valere il così detto: diritto di precedenza, nel caso in cui dovessero venire assunti dall’azienda lavoratori con le stesse mansioni ma a tempo indeterminato nei 12 mesi successivi al termine del contratto di tipo determinato.
Contratto a tempo indeterminato
Il contratto a tempo indeterminato prevede che il lavoratore dipendente non abbia un vincolo di durata del proprio lavoro.
È una tipologia di contratto stipulata in forma scritta nella quale sono specificate così come per gli altri contratti:
- Le mansioni;
- L’inquadramento;
- La data di inizio del rapporto;
- Indicazioni sul periodo di prova;
- La retribuzione;
- I permessi e le ferie;
- I termini di preavviso in caso di recesso del contratto.
Il contratto a tempo indeterminato, non avendo un termine temporale stabilito, può concludersi esclusivamente attraverso un atto di recesso da stipulare in forma scritta, quest’ultimo può verificarsi:
- In caso di dimissioni;
- In caso di licenziamento.
I lavoratori subordinati che si ritrovano involontariamente senza un’occupazione, possono beneficiare della NASpI (La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Dal punto di vista del lavoratore, la scelta di presentare le proprie dimissioni non deve essere giustificata da motivazioni particolari, diversamente il datore di lavoro può procedere al licenziamento qualora sussistano le seguenti condizioni:
- Giusta causa: nel caso in cui vi siano gravi comportamenti da parte del lavoratore che di fatto rendono impossibile proseguire con il rapporto lavorativo. In questo caso il lavoratore non ha il diritto di preavviso;
- Giustificato motivo oggettivo: può essere sia derivante da oggettive esigenze aziendali o causato da inadempienze da parte del lavoratore. In questo caso il lavoratore ha diritto al preavviso prima del licenziamento.
Infine, le normative introdotte dal Jobs Act e nel decreto legislativo del 4 marzo 2015, n.23 hanno introdotto la forma di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, il quale introduce una nuova disciplina in merito alla tutela delle forme illegittime di licenziamento.
In particolare, le tutele crescenti:
Si applicano ai contratti di tipo subordinato e indeterminato per lavoratori quali operai, impiegati o quadri e non riguardano i dirigenti;
Si applicano anche ai contratti che da determinati sono passati a indeterminati dopo il 7 marzo 2015;
Apprendistato
Il contratto di apprendistato è una tipologia ideata al fine di formare e preparare al lavoro un giovane lavoratore. Il contratto prevede tre aspetti principali:
- La prestazione lavorativa;
- La retribuzione;
- L’obbligo da parte del datore di lavoro di formare il lavoratore.
Tale tipologia è dunque appositamente disegnata per favorire l’inserimento all’interno del mercato del lavoro da parte dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, l’apprendistato può essere utilizzato anche per le forme di lavoro di tipo stagionale.
L’ultimo intervento di tipo legislativo inerentemente al contratto di apprendistato è riportato nel decreto-legge 81/2015. Tra le modifiche principali vi è l’introduzione di un sistema che colleghi efficacemente l’istruzione, la formazione e il lavoro.
I contratti di apprendistato previsti sono di tre tipologie:
- Apprendistato per l’ottenimento di una qualifica o di un diploma professionale;
- Apprendistato professionalizzante;
- Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro è una tipologia di contratto che coinvolge tre soggetti distinti:
- Un’agenzia autorizzata (somministratrice) e iscritta all’albo informatico dell’Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
- Il lavoratore che stipula un contratto di tipo determinato o indeterminato;
- L’impresa che assume il lavoratore.
Una volta stipulato il contratto, valgono le stesse condizioni riportate precedente a seconda della tipologia: indeterminato o determinato.
La legge n.96/2018 specifica che i lavoratori a tempo determinato o in somministrazione non possono essere più del 30% del totale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, inoltre, i lavoratori in somministrazione beneficiano delle medesime condizioni dei lavoratori a tempo determinato.
Per quanto riguarda le Agenzie autorizzate e iscritte all’albo, queste devono versare un contributo per il Fondo per la formazione e l’integrazione del reddito.
Part-time o Tempo parziale
Il lavoro di tipo part-time non ha una specifica regolamentazione contrattuale, si tratta infatti semplicemente di una riduzione degli orari di lavoro rispetto il così detto full time, quest’ultimo individuato per convenzione in 40 ore settimanali.
Tale tipologia di lavoro è quindi inclusa nel decreto legislativo 81/2015.
Il lavoro part-time può essere di tre tipi:
- Orizzontale: prevede che il lavoratore sia impegnato tutti i giorni della settimana ma in un numero inferiore di ore;
- Verticale: quando il dipendente lavora solo in alcuni giorni prestabiliti durante l’anno;
- Misto: una forma che unisce il due forme di lavoro orizzontali e verticali.
Inoltre, la tipologia di lavoro a tempo parziale prevede alcune clausole definite come flessibili o elastiche le quali consentono di modificare il numero di ore di lavoro precedentemente accordate.
Quando le ore di lavoro previste vengono superate si concretizza la forma di lavoro di tipo supplementare e dove non stabilito diversamente dai contratti collettivi l’orario complessivo può essere aumentato al massimo del 25% a fronte di un compenso maggiorato del fino al 15%.
La forma di lavoro part-time è infine prevista per i lavoratori-genitori come alternativa al congedo parentale.
Lavoro a chiamata
Anche definito come lavoro intermittente, è una forma contrattuale che si concretizza quando un datore di lavoro ha necessità di un lavoratore per un periodo di tempo in una frequenza non definita. In altre parole, il lavoratore subordinato viene chiamato all’occorrenza quando ad esempio vi sono picchi di lavoro.
Il lavoro a chiamata è tipico di professioni quali:
- Il custode;
- Il centralista;
- Il receptionist.
Il lavoro intermittente è previsto:
- Nelle forme individuate dai contratti collettivi;
- Per i giovani di età inferiore ai 24 anni o superiore ai 55 anni.
Per definirsi “a chiamata” le ore lavorate non devono superare un totale di 400 giornate nel corso di 3 anni fatta eccezione per mansioni specifiche del turismo, dello spettacolo e dei pubblici esercizi. Il calcolo delle giornate può essere svolto facendo riferimento alla circolare MLPS n.35/2013.
Il lavoratore che fornisce in maniera continuativa la propria disponibilità rispondendo alla chiamata ha diritto a un’indennità di disponibilità, la cui retribuzione è fissata dai contratti collettivi.
Dal lato dei datori di lavoro, questi devono obbligatoriamente comunicare l’impiego di lavoratori a chiamata. Le comunicazioni sono definite dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla Circolare MLPS n.27/2013.
Lavoro a progetto
Non è più possibile stipulare contratti di lavoro a collaborazione coordinata e continuativa a progetto (Co.Co.Co.) dal 25 giugno del 2015, mentre le pubbliche amministrazioni hanno potuto continuare ad utilizzare la suddetta tipologia di lavoro fino al 1° luglio 2019.
Tutte le forme di lavoro associate alla realizzazione di un progetto o attività, sono quindi considerate forme di lavoro di tipo subordinato, fatta eccezione per prestazioni lavorative quali:
- Collaborazioni stipulate dalla contrattazione collettiva nazionale;
- Prestazioni fornite da professioni iscritti all’Albo;
- Prestazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni;
- Collaborazioni inerenti alla produzione e alla realizzazione di spettacoli promossi dalle fondazioni.
Partita Iva
Come definito dal Codice civile all’articolo 2222, la partita Iva consente ai lavoratori autonomi la vendita di un servizio o un bene e di fatto rappresenta una tipologia di contratto alla quale fanno affidamento tutte le figure professionali autonome.
Il contratto stipulato tra le parte deve essere in forma scritta e le modifiche non possono essere intraprese unilateralmente. È inefficace inoltre, qualsiasi accordo che prevede un pagamento successivo ai 60 giorni dopo l’adempimento del servizio da parte del professionista.
La legge n.81/2017 specifica che è vietato l’abuso di dipendenza economica non deve sussistere, in altre parole, una difformità tra i diritti e gli obblighi previsti nel contratto.
La legge n.81 ha introdotto anche delle misure volte a sostenere il professionista in caso di difficoltà economica. Lo strumento al quale il lavoratore in difficoltà può fare riferimento è la DIS-COLL, introdotto dal Jobs Act che consente di ricevere un supporto economico nel caso in cui il professionista sia iscritto alla Gestione Separata dell’INPS.
Il lavoratore autonomo a P. Iva può altresì beneficiare di un congedo parentale della durata di sei mesi da utilizzare entro il compimento del terzo anno di età del bambino.
Prestazioni Occasionali
Al pari delle finora elencate tipologie di contratto, anche le prestazioni occasionali sono definite da un apposito contratto. Per prestazione occasionale si intendono tutte le attività di breve durata che non trovano applicazione nei contratti finora esposti e sono disciplinate dalla legge n.96/2017.
Le prestazioni occasionali, per essere tali, non devono superare i 5.000 EUR di valore complessivo annuo. Ogni lavoratore entro il suddetto limite può stipulare uno o più contratti. Tuttavia, se la prestazione è fornita ad uno stesso utilizzatore il limite massimo diviene di 2.500 EUR.
Nel caso il lavoratore sia un pensionato o uno studente fino a 25 anni, disoccupato e utilizzatore di forme di sostegno al reddito, la quota massima sale a 6.666 EUR.
Tutti i compensi percepiti non sono soggetti a tassazione e non modificano lo status di disoccupato, il lavoratore inoltre, ha diritto all’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps e all’assicurazione.
I contratti di prestazione occasionale possono essere utilizzati dalle imprese che non hanno più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, dalle amministrazioni pubbliche qualora dispongano di lavoratori in stato di povertà, disabilità, tossicodipendenza, detenzione e chiunque abbia bisogno di sopporto per reinserirsi nella società.
I contratti di tipo occasionale possono essere attivati direttamente dalla piattaforma INPS. Il compenso minimo previsto è di 9 euro netti orari.
Libretto di Famiglia
Il Libretto di Famiglia è una tipologia di contratto ideata per regolarizzare alcune attività di tipo quotidiano e diverse dalla propria professione. In particolare, riguarda attività quali:
- Lavori di riparazione e manutenzione domestica;
- Assistenza ai bambini, anziani o disabili;
- Insegnamento privato.
La legge n.205/2017 consente altresì alle società sportive di utilizzare il Libretto di Famiglia per regolarizzare e retribuire le attività all’interno degli impianti entro un importo non superiore ai 5.000 EUR annui.
Per acquistare il libretto è possibile farne richiesta tramite la piattaforma INPS, dopo di ché è possibile emettere dei titoli di pagamento di 10 euro lordi che prevedono anche la copertura assicurativa e previdenziale.
Distacco del lavoratore
Il distacco del lavoratore la cui disciplina e definizione è contenuta all’articolo 30 del decreto legislativo 276/03 è una particolare forma di lavoro secondo la quale un datore di lavoro per esigenze aziendali, presta uno o più dipendenti per l’esecuzione di un’attività lavorativa gestita da un altro soggetto.
È compito del datore di lavoro originario occuparsi dei compensi inoltre:
- Salvo accordo preliminare le mansioni del lavoratore rimangono le medesime;
- Il distacco non può portare il lavoratore a spostarsi per più di 50 chilometri rispetto la sede lavorativa precedente, salvo comprovate ragioni.
Il distacco del lavoratore inoltre, come precisato dal Ministero è tutelato da diversi punti di vista:
- Il trasferimento deve essere effettivamente utile e rilevante per l’impresa;
- Il distacco deve essere di tipo temporaneo;
- Il lavoratore deve avere specifiche mansioni e non essere inteso come una messa a disposizione di tipo generico.
Contratto di rete
Il contratto di rete permette a più imprenditori di far crescere le proprie imprese sia dal punto di vista individuale che collettivo, condividendo innovazioni, informazioni e prestazioni lavorative.
Il contratto di rete esiste in Italia dal 2009 ed è disciplinato dalla legge n.33 del 9 aprile 2009:
“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”; successivamente vi sono state ulteriore modifiche ed integrazioni contenute nella legge n.134 del 2013 e nella legge n221/2012.
Il contratto è stato ideato per creare un programma comune tra le aziende operanti in settori simili al fine di accrescere la loro competitività nel mercato.
Il contratto prevede la possibilità di creare un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune che ha il compito di gestire le parti coinvolte. Il contratto può essere stipulato sia sotto forma di atto pubblico sia si può prevedere la scrittura privata e autenticata tra le parti.
La rete di imprese, una volta costituita, di fatto assume una fiscalità autonoma e di conseguenza ha un regime fiscale da rispettare.
Il contratto di rete prevede dunque l’iscrizione al Registro delle Imprese.
In conclusione, i contratti di rete si rivolgono a tutte le tipologie di azienda, indipendentemente dalla dimensione, dal settore e dalla forma costitutiva. Uno strumento che permette ogni impresa di mantenere sì la propria autonomia e il proprio marchio ma anche di accrescere le proprie conoscenze.
Contratto di arruolamento
Il Contratto di arruolamento detto anche di Convenzione si verifica in un rapporto di lavoro tra un armatore e il personale marittimo. Chiunque abbia una mansione in un’imbarcazione appartiene al personale marittimo.
Il suddetto rapporto deve far riferimento ad una normativa speciale che tiene conto del Codice della navigazione, del Regolamento sul collocamento e della Convenzione internazionale ILO del 2006 .
Il Contratto di arruolamento a seconda delle esigenze del proprietario dell’imbarcazione, può sia di tipo indeterminato che determinato, oppure stipulato appositamente per un numero preimpostato di viaggio a condizione che non superino un anno di durata.
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